Dicastero

Il Dicastero per il Clero tratta di tutto quanto si riferisce ai presbiteri e ai diaconi del clero diocesano riguardo alle loro persone, al loro ministero pastorale e a ciò che è loro necessario per un suo fruttuoso esercizio. In tali questioni offre ai Vescovi l’aiuto opportuno.

Il Dicastero manifesta e attua la sollecitudine della Sede Apostolica per quanto attiene alla formazione dei candidati agli Ordini sacri.

 

Il Dicastero assiste i Vescovi diocesani affinché nelle loro Chiese si provveda alla pastorale vocazionale al ministero ordinato e nei seminari, istituiti e diretti a norma del diritto, gli alunni siano educati adeguatamente con una solida formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale.

Per quanto per disposizione del diritto è di competenza della Santa Sede, il Dicastero vigila che la vita comunitaria ed il governo dei seminari siano conformi alle esigenze della formazione sacerdotale e altresì che i Superiori ed educatori concorrano quanto più possibile, con l’esempio e la retta dottrina, alla formazione della personalità dei futuri ministri ordinati.

Spetta al Dicastero la promozione di tutto ciò che riguarda la formazione dei futuri chierici tramite apposite norme quali la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis e la Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, nonché altri documenti relativi alla formazione permanente.

Compete al Dicastero confermare la Ratio institutionis sacerdotalis nationalis emanata dalle Conferenze episcopali, nonché confermare l’erezione di seminari interdiocesani ed i loro Statuti.

Per garantire e migliorare la qualità della formazione sacerdotale, il Dicastero promuove l’erezione di seminari interdiocesani laddove i seminari diocesani non possano garantire un’adeguata formazione con sufficiente numero di candidati al ministero ordinato, la dovuta qualità dei formatori, dei docenti e dei direttori spirituali, nonché il supporto delle altre strutture necessarie.

 

Il Dicastero offre assistenza ai Vescovi diocesani e alle Conferenze episcopali nella loro rispettiva attività di governo in tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina, i diritti e gli obblighi dei chierici e collabora per la loro formazione permanente. Procura altresì che i Vescovi diocesani o le Conferenze episcopali provvedano al sostentamento e alla previdenza sociale del clero a norma del diritto.

È competente ad esaminare in via amministrativa le eventuali controversie e ricorsi gerarchici presentati dai chierici, anche membri di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, per ciò che concerne l’esercizio del ministero, fatto salvo il prescritto dell’art. 28 § 1.

Studia, con l’aiuto dei Dicasteri competenti, le problematiche derivanti dalla mancanza di presbiteri che in diverse parti del mondo da un lato priva il popolo di Dio della possibilità di partecipare all’Eucaristia e dall’altro fa venir meno la struttura sacramentale della Chiesa stessa. Incoraggia, quindi, i Vescovi e le Conferenze episcopali ad una più adeguata distribuzione del clero.

 

Spetta al Dicastero trattare, in conformità con le disposizioni canoniche, ciò che riguarda lo stato clericale in quanto tale di tutti i chierici, ivi compresi i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e i diaconi permanenti, d’intesa con i Dicasteri competenti quando la circostanza lo richieda.

Il Dicastero è competente per i casi di dispensa dagli obblighi assunti con l’ordinazione al diaconato e al presbiterato da chierici diocesani e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, della Chiesa latina e delle Chiese orientali.

 

Il Dicastero ha competenza su tutto ciò che spetta alla Santa Sede circa le Prelature personali.

 

Il Dicastero tratta le questioni di competenza della Santa Sede riguardanti:

1. la disciplina generale riguardante il Consiglio diocesano per gli affari economici, il Consiglio presbiterale, il Collegio dei consultori, il Capitolo dei canonici, il Consiglio pastorale diocesano, le Parrocchie, le Chiese;

2. le associazioni dei chierici e le associazioni pubbliche clericali; a queste ultime può concedere la facoltà di incardinare, sentiti i Dicasteri competenti e ricevuta l’approvazione dal Romano Pontefice;

3. gli archivi ecclesiastici;

4. l’estinzione delle pie volontà in genere e delle pie fondazioni.

 

Per quanto attiene alla Santa Sede, il Dicastero si occupa di quanto concerne l’ordinamento dei beni ecclesiastici, in modo particolare della loro retta amministrazione, e concede le necessarie licenze e autorizzazioni, fatta salva la competenza dei Dicasteri per l’Evangelizzazione, per le Chiese orientali e per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

 

Presso il Dicastero sono costituite la Pontificia Opera delle Vocazioni Sacerdotali e la Commissione interdicasteriale permanente per la formazione agli Ordini sacri, presiedute ex officio dal Prefetto.

Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium

 

Il Dicastero è articolato in quattro Uffici:

1) L'Ufficio Clero  raccoglie, suggerisce e promuove iniziative per la santità e l’aggiornamento intellettuale e pastorale del Clero (Sacerdoti diocesani e Diaconi); e per la loro for­mazione permanente; vigila sui Capitoli Cattedrali, sui Consigli Pastorali, sui Consigli Presbiterali sulle parrocchie, sui parroci, su tutti i chierici su tutto quanto attiene al loro ministero pastorale, ecc.; sulle elemosine delle Messe, sulle pie fondazioni, pii legati, oratori, chiese, santuari, archivi ecclesiastici e biblioteche; promuove una più adeguata distribuzione del Clero nel mondo.

2) L’Ufficio Seminari.  Con Motu Proprio „Ministrorum institutio“ del 16 gennaio 2013 Benedetto XVI ha attribuito alla Congregazione per il Clero la competenza su tutti i Seminari, eccettuati quelli dipendenti dalle Congregazioni per le Chiese Orientali e per l’Evangelizzazione dei Popoli, ed ha trasferito presso il medesimo Dicastero la Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali (eretta con il Motu Proprio di Pio XII Cum nobis, del 4 novembre 1941), la cui azione ha ricevuto maggiore impulso dal Decreto Conciliare Optatam totius, n. 2 (28 ottobre 1965).

3) L'Ufficio Amministrativo  è competente in materia  di ordinamento e amministrazione dei beni ecclesiastici appartenenti alle persone giuridiche pubbliche; inoltre concede le richieste di licenza per i negozi giuridici di cui ai canoni 1292 e 1295 e di approvazione delle tasse e dei tributi; infine cura ciò che riguarda la congrua remunerazione, la previdenza per la invalidità e la vecchiaia e l'assistenza sanitaria del clero, ecc.

4) L'Ufficio per le dispense. Tale Ufficio, che è stato istituito con Lettera Prot. N. 64.730/P del 28 dic. 2007, è competente a trattare, a norma di diritto, le dispense dagli obblighi assunti con la sacra ordinazione al Diaconato e al Presbiterato da parte di chierici diocesani e religiosi della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali.

Annesso alla Congregazione per il Clero è l'antico Studio poi istituito formalmente da Benedetto XV, con provvedimento del 28 ott. 1919, affinché i giovani sacerdoti acquistino pratica nell'ordinario e regolare disbrigo degli affari ecclesiastici e nella particolare applicazione delle leggi canoniche in via amministrativa.

A partire dall'Anno Accademico 1994-95, è stato pure annesso alla Congregazione, l'Istituto "Sacrum Ministerium" per la formazione dei responsabili della formazione permanente dei presbiteri.

Nel medesimo anno è iniziata la pubblicazione semestrale di Sacrum Ministerium, la rivista edita dalla Congregazione. Tale pubblicazione si propone come aiuto agli Ordinari, ai Presbiteri, ai singoli Chierici, agli ambiti formativi del ministero pastorale, nel vasto alveo della formazione permanente.